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STATUTO DEL
MOVIMENTO APOSTOLICO
Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede.
Art. 1 - II "MOVIMENTO APOSTOLICO" è
un movimento ecclesiale di fedeli laici, sorto a Catanzaro il
3 Novembre 1979, tramite la Sig.ra Maria Marino, che ne è
l'Ispiratrice e Fondatrice.
Art. 2 - II Movimento Apostolico è retto dallo
Statuto approvato dall'Autorità Ecclesiastica.
Art. 3 - II Movimento Apostolico gode di personalità
giuridica canonica.
Art. 4 - La Sede Centrale del Movimento Apostolico è
in Catanzaro, via Benedetto Musolino, 44.
Finalità
Art. 5 - Le finalità del Movimento Apostolico sono:
il ricordo della Parola di Dio con I'evangelizzazione e la catechesi,
la forte saldatura tra fede e vita per i propri Membri, l'animazione
apostolica delle Parrocchie, specialmente quelle dove c'è
più bisogno.
Membri
Art. 6 - Potrà chiedere di far parte del Movimento
Apostolico, il battezzato che è in piena comunione con
la Chiesa, è di buona condotta morale, desidera rispondere
alla vocazione universale alla santità e testimoniare
Cristo nelle realtà terrene.
Art.7- § 1. I fedeli laici che aderiscono liberamente
al Movimento Apostolico, esercitano la loro missione di testimonianza
e di annunzio del Vangelo secondo le indicazioni del Concilio
Vaticano II, in piena comunione con i Pastori, prestando volentieri
la loro collaborazione e partecipando attivamente all'opera salvifica
della Chiesa anche quando sono occupati in cure temporali (Cfr.
L.G. nn. 32, 33, 35).
§
2. I Membri del Movimento Apostolico vivono la loro missione
nelle parrocchie con il consenso del parroco che ne è
ordinariamente l'assistente.
Art. 8 - Per i Membri del Movimento Apostolico è
necessaria la formazione permanente impartita attraverso la Catechesi
organica e sistematica fondata sulla Sacra Scrittura, sulla Tradizione
e sul Magistero della Chiesa.
Art. 9 - Gli Aderenti non sono tenuti a tesseramenti.
I compiti svolti per il raggiungimento delle finalità
proprie del Movimento Apostolico sono a titolo gratuito.
Art. 10 - Gli Aderenti possono recedere dalla loro partecipazione
al Movimento Apostolico per dimissioni volontarie oppure per
decisione del Consiglio Centrale, qualora vengano a mancare le
condizioni di cui all'Art. 6 del presente Statuto.
Art. 11 - Gli Aderenti camminano ed operano in comunione
con gli Assistenti Ecclesiastici, che hanno il compito, ciascuno
secondo il proprio ambito, di guidarli spiritualmente in ordine
alla Verità del Vangelo, curando la formazione dottrinale
e spirituale attraverso la Catechesi, la Direzione Spirituale
ed il dono della Grazia Sacramentale.
Art. 12 - Per ogni Parrocchia vi sono due Responsabili
eletti dai propri Membri. I Responsabili nominano un Segretario.
Responsabili e Segretario devono essere confermati dal Consiglio
Diocesano, formato dai Responsabili, dal Segretario e dall'Assistente
Ecclesiastico Diocesano.
Art. 13 - In ogni Diocesi si avranno due Responsabili
eletti dai Responsabili Parrocchiali e devono essere approvati
dalla Direzione Centrale. Vi sarà anche un Segretario
Diocesano, scelto dai due Responsabili e confermato dalla Direzione
Centrale.
Art. 14 - II diritto di voto attivo e passivo si riconosce
ai Membri che, facendo parte del Movimento Apostolico almeno
da un anno, abbiano concluso un'adeguata preparazione e compiuto
18 anni.
Art. 15 - Per facilitare il collegamento fra le varie
Diocesi di una Regione e la Sede Centrale, il Consiglio Centrale
sceglierà fra i Responsabili ed i Segretari Diocesani
un Responsabile Regionale.
Gli Organi di governo
Assemblea
Art. 16 - L'Assemblea è costituita dai Membri di
diritto che sono: l'Ispiratrice e Fondatrice del Movimento Apostolico,
il Moderatore, il Segretario Centrale, gli Assistenti Ecclesiastici:
Centrale, Regionale e quello Diocesano della sede in cui è
nato il Movimento Apostolico.
L'Assemblea è costituita inoltre dai Responsabili e Segretari
Diocesani, fino ad un massimo di centoventi unità.
Art. 17 - I poteri dell'Assemblea sono: l'elezione del
Consiglio per la quale non è ammessa la delega di voto
e l'approvazione dei programmi di attività.
Presidente
Art.18 - Il Presidente rappresenta
legalmente il Movimento Apostolico nei confronti di terzi e in
giudizio.
Art.19 - II Presidente convoca gli organi statutari e
presiede il Consiglio e l'Assemblea a norma del Diritto comune.
In sua assenza o temporaneo impedimento, il ruolo supplente verrà
svolto da un suo delegato, o in mancanza, dal Consigliere più
anziano.
Art. 20 - Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio. Nei casi di urgenza, nell'impossibilità di
convocazione del Consiglio Direttivo, può adottare dei
provvedimenti che dovranno essere ratificati, a pena la decadenza,
dal Consiglio nella prima sessione utile.
Art. 21 - II Presidente nomina il Segretario Centrale
anche fuori del Consiglio, nel qual caso questi viene a far parte
del Consiglio stesso, con diritto di voto.
Consiglio
Art. 22 - II Consiglio Centrale è costituito da
dodici Membri scelti elettivamente dall'Assemblea.
Art. 23 - II Consiglio elegge, all'interno di sé,
il Presidente o Moderatore del Movimento Apostolico.
Art. 24 - II Consiglio Centrale è composto dal
Presidente Onorario nella Persona della Ispiratrice-Fondatrice
del Movimento Apostolico, dal Moderatore o Presidente, dai dodici
Membri eletti dall'Assemblea, dal Segretario Centrale, dall'Assistente
Ecclesiastico Centrale nonché dall'Assistente Ecclesiastico
della Regione e della Diocesi dove il Movimento Apostolico è
nato.
Art. 25 - II Consiglio Centrale è convocato dal
Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ce ne sia
necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due
Membri. Per la validità delle sedute occorre il numero
legale.
Art. 26 - II Consiglio è investito dei più
ampi poteri in ordine: agli indirizzi e alle direttive generali
del Movimento Apostolico e alla gestione ordinaria e straordinaria.
Art. 27 - II Consiglio Centrale redige il Regolamento
Interno per l'ordinato svolgimento di tutte le attività
in seno al Movimento Apostolico.
Art. 28 - Per la validità delle deliberazione occorre
la presenza effettiva della maggioranza dei Membri del Consiglio
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
dì parità prevale il voto di chi presiede. Delle
riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo Verbale
dal Segretario Centrale che lo sottoscriverà unitamente
al Presidente.
Art. 29 - I Membri del Consiglio insieme al Presidente
formano il Consiglio di Amministrazione.
Art. 30 - Ogni carica potrà essere revocata per
inadempienza o per dimissioni volontarie. In caso di decesso
o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio insedierà
al suo posto il primo dei non eletti.
Art. 31 - Ogni carica ha la durata di un quinquennio e
può essere riconfermata, per elezione, senza limiti di
tempo.
Elezioni e nomine
Art. 32 - § 1. Il Presidente, perché possa
essere eletto, deve aver compiuto nel Movimento un cammino di
almeno 10 anni. Dura in carica per cinque anni e può essere
rieletto.
§
2. Il Presidente viene eletto a maggioranza qualificata (dei
due terzi) nelle prime due votazioni e a maggioranza semplice
nella terza.
§
3. Si faccia prima una votazione di orientamento e si considerino
candidati a Moderatore i tre Membri che hanno riportato più
voti.
Art. 33 - Possono essere eletti al Consiglio Centrale
i Membri dell'Assemblea di età fra i trenta e i settant'anni
che abbiano compiuto nel Movimento Apostolico un cammino di almeno
cinque anni. Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Art. 34 - § 1. L'Assemblea è costituita dai
Membri di diritto e dai Responsabili Diocesani più una
quota proporzionale per diocesi fino a raggiungere un massimo
di
centoventi unità.
§
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza
della metà più uno, degli aventi diritto al voto.
§
3. L'Assemblea elegge i dodici Membri del Consiglio Centrale
a maggioranza semplice.
§
4. L'Assemblea elegge il Consiglio Centrale ogni cinque anni.
Quanti del Consiglio uscente non sono rieletti, diventano Membri
della nuova Assemblea.
Art. 35 - § 1. Il Segretario Centrale è nominato
dal Presidente, anche fuori del Consiglio, nel qual caso questi
viene a far parte del Consiglio stesso, con diritto di voto.
§
2. Deve aver compiuto nel Movimento Apostolico un cammino di
almeno dieci anni. E' suo compito coordinare le Segreterie Diocesane
del Movimento per un lavoro unitario.
§
3. A tal fine comunicherà ai Segretari Diocesani le disposizioni
e le indicazioni del Presidente e del Consiglio Centrale.
§4.
Redigerà i Verbali delle riunioni del Consiglio che sottoscriverà
unitamente al Presidente.
Art. 36 - L'Economo viene eletto dal Consiglio Centrale
tra i suoi Membri. E' suo compito amministrare i beni, eseguire
le delibere economiche del Consiglio di Amministrazione e presentare
il bilancio delle entrate e delle uscite.
Art. 37 - Tutte le cariche, come espresso nei vari ambiti
ed articoli, hanno la durata di cinque anni e possono essere
riconfermate.
Assistenti Ecclesiastici
Art. 38 - Nel Movimento Apostolico vi sono gli Assistenti
per la Diocesi, per la Regione, nonché l'Assistente Centrale.
Art. 39 - L'Assistente Centrale è proposto dal
Consiglio Centrale e viene nominato dall'Ordinario del luogo.
Qualora fosse di una Diocesi diversa da quella della Sede Centrale,
è necessario il previo parere del Vescovo proprio.
Art. 40 - Gli Assistenti Regionali sono proposti dal Consiglio
Centrale e nominati dal Presidente della Conferenza Episcopale
della Regione, previo il parere del Vescovo proprio.
Art. 41 - Gli Assistenti Diocesani sono proposti dal Consiglio
Centrale e nominati dall'Ordinario del luogo.
Art. 42 - Tutti gli Assistenti devono essere Sacerdoti
che svolgono legittimamente il ministero nella propria Diocesi.
Il mandato conferito dall'Ordinario Diocesano vale per cinque
anni ed è rinnovabile.
Art. 43 - Gli Assistenti Ecclesiastici non hanno diritto
di voto.
Beni
Art. 44 - II Movimento Apostolico può possedere
beni per i fini che gli sono propri. La materia è regolata
dal Codice Civile e dalle norme dei Diritto Canonico. In caso
di scioglimento, i beni dovranno essere devoluti per scopi benefici,
tranne in presenza di volontà manifestata dai donatori.
Art. 45 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre
di ogni anno. Il Consiglio Centrale predispone annualmente -
tramite l'Economo - il bilancio preventivo e presenta quello
consuntivo all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio dev'essere
depositato nella Sede dell'Associazione, almeno dieci giorni
prima della sua approvazione che deve avvenire, da parte dell'Assemblea,
a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 46 - La gestione finanziaria, qualora ve ne sia,
è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da
due Membri nominati ogni cinque anni dal Consiglio. I Revisori
dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità,
redigeranno una relazione al bilancio annuale e potranno procedere
in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione
e di controllo.
Art. 47 - Tutte le eventuali controversie tra gli Aderenti
e tra questi e gli Organi del Movimento, saranno sottoposte,
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di
tre Probiviri da nominarsi su indicazione del Presidente; essi
giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità
di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile.
Altri elementi
Art. 48- Eventuali modifiche dello Statuto devono essere
approvate a maggioranza qualificata, dei due terzi dell'Assemblea
e sottoposte al discernimento dell'Autorità Ecclesiastica
competente.
Art. 49- Tutto l'ordinamento del Movimento Apostolico
è retto dal presente Statuto che sostituisce quello emanato
il 18 gennaio 2001 e dal Regolamento Interno.
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